Genitori d’intenzione e diritti dei figli.


Intention parent’s and children’s rights.


Autor:


Alberto Maria Gambino. Ordinario di Diritto Privato, Università Europea di Roma. E-mail: alberto.gambino@unier.it


Resumen:


Il problema giuridico della c.d. genitorialità d’intenzione è stato recentemente affrontato dalla Corte costituzionale italiana, la quale - pur ritenendo inammissibili i relativi ricorsi - ha espresso due moniti indirizzati al legislatore perché, nell’esercizio della sua discrezionalità, si occupi della materia introducendo nell’ordinamento una disciplina organica idonea a riconoscere i legami affettivi stabili dei minori e i loro diritti verso il genitore intenzionale.

In questa direzione, la soluzione del possibile ricorso all’adozione in casi particolari, ritenuto esperibile dalle Sezioni unite civili, non appare ai giudici costituzionali adeguata al metro di principi costituzionali e sovranazionali, non attribuendo la genitorialità all’adottante, limitando i vincoli di parentela con altri ascendenti e collaterali e implicando il necessario assenso del genitore “biologico”.

L’itinerario indicato dalla Consulta trascura tuttavia il paradigma costituzionale della genitorialità naturale, che cristallizza le prerogative, nel mondo giuridico, del legame biologico tra figlio e genitore naturale.


Palabras clave:


minore; genitorialità; fecondazione assistita; surrogazione di maternità; genitore d’intenzione; legami affettivi; adozione in casi particolari; genitore naturale.


Abstract:


The legal problem of the so-called “genitorialità d’intenzione” was recently addressed by the Italian Constitutional Court, which - while deeming the related appeals inadmissible - expressed two warnings addressed to the legislator so that, in the exercise of its discretion, it deals with the matter by introducing an organic discipline into the legal system suitable for recognizing the stable emotional ties of minors and their rights towards the “genitore intenzionale”.

In this direction, the solution of the possible recourse to adoption in particular cases, considered feasible by the “Sezioni unite civili”, does not appear to the constitutional judges adequate to the yardstick of constitutional and supranational principles, not attributing parenthood to the adopter, limiting the ties of kinship with other ancestors and collaterals and implying the necessary consent of the “biological” parent.

However, the itinerary indicated by the Council neglects the constitutional paradigm of natural parenting, which crystallizes the prerogatives, in the legal world, of the biological bond between a child and a natural parent.